lunedì 31 dicembre 2007

Finanziaria 2008 circ. 27 Responsabilità fiscale per i revisori

Dal 2008 debutta la responsabilità "fiscale"per i revisori (per gli incaricati del controllocontabile) che non esprimono un giudizio "sulmerito" del bilancio. Se consegue l ’infedeltà delladichiarazione dei redditi o della dichiarazione Irap, irevisori rischiano la sanzione fino al 30% delcompenso pattuito per la redazione della relazionedi revisione e non superiore all’impostaaccertata a carico del contribuente. Ulterioresanzione (da 258 a 2.065 euro) in caso di mancatasottoscrizione delle dichiarazioni. I revisoridevono anche sottoscrivere la dichiarazione delle societàe degli altri soggetti Ires

Finanziaria 2008 circ. 26 Riapertura dei termini per le rivalutazioni

Ammessa la rivalutazione dei terrenie dellepartecipazioni posseduti al 1°gennaio2008. Leimposte sostitutive possono essere rateizzatedal 30giugno 2008

Finanziaria 2008 circ. 24 Dalla black list alla white list

La Finanziaria si propone di ridisegnare la geografiadei paradisi fiscali attraverso l’abolizione delle cosiddette «blacklist» e il varo di nuove disposizioni al passo con gli orientamentiinternazionali sulla fiscalità privilegiata.La lettera a) cambia i criteri di residenza fiscale previsti nel Testo unicodelle imposte sui redditi.La residenza resta italiana, salvo prova contraria, se iltrasferimento è in Paesi diversi da quelli inseritinella«whitelist» degli Stati individuati dal ministero dell’Economia diconcerto con il ministero degli Esteri.La lettera c) prevede che gli utili di società residentiall’estero concorrono in misura integraleall’imponibile, se maturati in Stati non ricompresinella lista ministeriale da adottare in base al nuovoarticolo168-bis del Tuir, verificato un adeguatoscambio di informazioni e un livello di tassazione nonsensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.Alla lettera d) si precisa che la medesima regola siapplica anche in materia di plusvalenzeAnche per le controllate estere (lettera l),cambia la definizione di«paradisifiscali», sostituita dall’elenco di Stati individuati sullabase dello scambio di informazioni e del livello di tassazione.Anche per le collegate estere(lettera m), le disposizioni sonorimodulate sulla base dell’introduzione di una «whitelist»in luogo della«blacklist». La lettera n) tiene a battesimo il nuovoarticolo 168-bis del Tuir, che introduce i criteri perindividuare i Paesi della «whitelist»che, a seguitodelle modifiche introdotte dalla Camera, sisdoppiano: da un lato, il solo criterio dell’adeguatoscambio di informazioni, per quanto attiene allapresunzione di residenza dei trust, alla deducibilitàdei costi e all’applicazione di ritenute in uscita;dall’altro lato, l’ulteriore criterio del livello ditassazione per la disciplina dei dividendi,delle plusvalenze e delle società controllate ecollegate estereTra l’altro, il prelievo sui titoli emessi dalle società il cuicapitale è rappresentato da azioni non negoziate inmercati regolamentati dei Paesi inclusi nella «whitelist» è operato con l’aliquota del 12,5% solose, al momento dell’emissione, il tasso direndimento effettivo non è superiore al doppio deltasso ufficiale di riferimento, per i titoli negoziati nei mercati deiPaesi«whitelist»,o al tasso ufficiale di riferimento aumentato didue terzi, negli altri casi.L’aliquota della ritenuta è fissata al 27% se i percipienti risiedono inPaesi non «whitelist»

Finanziaria 2008 circ. 23 Bonus ricerca

Sale al 40% il credito d’imposta concesso alleimprese per i costi di ricerca e sviluppo riferiti acontratti stipulati con università ed enti pubblicidi ricerca. Passa da 15 a 50 milioni l’importo dei costiagevolabili per ogni periodo d’imposta

Finanzaria 2008 circ. 22 Iva di gruppo

Dal 2008 non sarà più possibile utilizzare nellaliquidazione dell’Iva di gruppo le posizionidebitorie o creditorie generate da imprese inperiodi precedenti alla loro partecipazione al gruppo

Finanziaria 2008 circ. 21 Base imponibile Irap

L’imposta regionale sulle attività produttive vede laseparazione della base imponibile da quella Ires. Icontribuenti vedono sparire il quadroEC perl’indicazione delle deduzioni extracontabili.Nella lettera a) del comma 50 sono dettate le nuoveregole per le società di capitali e degli enticommerciali, mentre nella letterab) sono dettatequelle relative alle società dipersone e alle impreseindividuali. Indicate le regole per la derivazionedell’imponibile dal bilancio redatto secondo iprincipi contabili internazionali. La normaspiega che i componenti del valore netto dellaproduzione sono accertati secondo i criteri di correttaqualificazione, imputazione temporale eclassificazione previsti dai principi contabili adottatidall’impresa

Finanziaria 2008 circ. 20 Dichiarazione Irap

Dal periodo d’imposta 2008 la dichiarazione Irapnon fa più parte di Unico e va presentatadirettamente alla Regione o Provincia autonoma. Undecreto dell’Economia dovrà regolare entro marzo2008 termini e modalità delle nuove dichiarazioni

Finanziaria 2008 circ. 19 Consolidato nazionale

Si introduce la possibilità di affrancare i disallineamenti derivantidalla norma transitoria del consolidato e della trasparenza sullesvalutazioni operate su partecipazioni in area diconsolidamento(articolo 128 del Tuir), pagandoun’imposta sostitutiva del 6 per cento. Le disposizioniattuative saranno dettate dal ministerodell’Economia con un apposito decreto

Finanziaria 2008 circ. 18 Fusioni e scissioni

Aperta la possibilità di assolvere un’imposta sostitutiva modulata in trescaglioni (12% fino a 5 milioni, 14% per la parte compresa tra 5 e 10milioni, 16% sulla parte eccedente) anche sui disavanzi generati inoperazioni di fusione e scissione

Finanziaria 2008 circ 17 Riorganizzazioni aziendali

Dal1°gennaio 2008, per i conferimenti di azienda la tassazioneavviene esclusivamente applicandoil«metodo bisospensivo»(individuato dall’articolo 176 del Tuir), esteso ora anche alle societàdi persone

Finanziaria 2008 circ. 16 Irap regionalizzazione dell'imposta

L’Irap diventa tributo proprio delle Regioni e dovràessere istituita con legge regionale dal 1°gennaio 2009. Le Regioni nonpotranno modificare le basi imponibili, ma potranno intervenire, neilimiti stabiliti dalle leggi statali, sulle aliquote, su detrazioni e deduzioni eintrodurre speciali agevolazioni. Per disciplinare l’imposta saràvarato uno schema tipo di regolamento regionale suliquidazione, riscossione e accertamento

Finanziaria 2008 circ. 15 Opzione per Snc e sas

Le persone fisiche che ricevono redditi da Snc e Sas possonoscegliere un livello di tassazione del reddito d’impresa identico a quelloIres (aliquota proporzionale del 27,5%, invece che progressiva) segli utili prodotti dall’impresa rimangono in azienda

Finanziaria 2008 circ. 14 Estromissioni immobili strumentali

Entro il 30 aprile prossimo l’imprenditore individuale può escluderegli immobili strumentali dal patrimonio d’impresa (con effetto sul 2008)pagando un’imposta sostitutiva di Irpef, Irap e Iva pari al 10% delladifferenza tra il valore normale e quello fiscalmente riconosciuto

Finanziaria 2008 circ. 13 Società immobiliari

Una norma di interpretazione autenticadell’articolo 90 del Tuir chiarisce il regime dideducibilità degli interessi passivi pagati dalle societàsugli immobili diversi da quelli strumentali. Si trattadegli«immobili patrimonio», posseduti in regime di impresaedestinati alla locazione: gli interessi passivi pagatidalle società per acquisirli sono deducibili ai fini delredditod’impresa. Un decreto dell’Economia istituirà una commissioneper lo studio della fiscalità diretta e indiretta delleimmobiliari, con il compito di proporre modifichenormative entro il 30 giugno

Finanziaria 2008 circ. 12 Ammortamenti

In attesa della revisione generale dei coefficienti diammortamento tabellare e solo per il 2008, per gliammortamenti è consentito stanziare una quota intera (anzichédimezzata, come sarebbe la regola) sui beni nuovidell’esercizio, anche in via extracontabile.L’Amministrazione finanziaria può disconoscereammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore noncoerenti con le pratiche commerciali dell’aziendanegli anni precedenti

Finanziaria 2008 circ. 11 Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza diventano deducibili nel periodod’imposta in cui sono sostenute, ma solo se rispondono ai requisiti di«inerenza e congruità» che saranno stabiliti da un decreto del ministerodell’Economia. Sale a 50 euro il costo -soglia dei beni omaggio, sotto il qualesono deducibili per intero.

Finanziaria 2008 circ. 10 La deducibilità degli interessi passivi

Permette la deducibilità degli interessi passivirelativi all’esercizio dell’impresa per la parteche corrisponde all’ammontare dei ricavi e altri proventi che formanoreddito d’impresa. Il limite generalizzato di deducibilità è pari al 30%del risultato della gestione operativa, calcolato senza tener conto diammortamenti e leasing.Società di persone e ditte individuali sono completamente esoneratedai nuovi limiti di deducibilità. Le condizioni per la deducibilità degliinteressi passivi trovano regole specifiche per i contribuenti che hannoaderito al consolidato nazionale. Ogni soggetto che aderisce al consolidatodetermina il 30% del proprio Rol (reddito operativo lordo) e lo confrontacon i propri interessi passivi.L’eventuale quota indeducibile di un soggetto costituirà uncomponente che potrebbe essere recuperato indiminuzione da parte di un altro soggetto che aderisceal consolidato qualora lo stesso abbia un Rolcapiente rispetto ai propri interessi passivi

Finanziaria 2008 circ. 9 Riporto perdite lavoratori autonomi

Dal 2008, i lavoratori autonomi e le imprese in contabilitàsemplificata, per determinare il reddito totale Irpef, possonocompensare le perdite anche con redditi di naturadiversa, realizzati nello stesso periodo d’imposta.Le perdite non potranno essere riportate in avantioltre il quinto periodo d’imposta

Finanziaria 2008 circ. 8 Edilizia residenziale

Cambiano le imposte indirette che si applicano ai trasferimentidi immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati direttiall’attuazione dei programmi di edilizia residenziale:l’imposta diregistro è fissata all’1%, l’imposta ipotecaria al 3% el’imposta catastale all’1%Le nuove percentuali si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziaripubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in esseredal 2008 e alle scritture private non autenticate presentate dal 2008 per laregistrazione

Finanziaria 2008 circ. 7 Detrazione 55%

La detrazione del 55% per gli interventi che garantiscono risparmioenergetico e l’incentivo per l’acquisto di frigoriferinuovi si applicano alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Ladetrazione può essere spalmata anche su più di tre anni, fino a dieci ascelta del contribuente. Per sostituire le finestre in singole unità immobiliarieper installare i pannelli solari non serve la certificazione energeticadell’edificio né l’«attestato di qualificazione energetica»

Finanziaria 2008 circ. 6 Bonus 36%

È prorogata fino al 2010 la detrazione Irpef del 36% delle spese diristrutturazione sostenute, fino a 48 mila euro per ogni immobile. Proroga fino al2010 anche per l’Iva agevolata al 10 per cento

Finanziaria 2008 circ. 5 Detrazioni per famiglie numerose

Ai genitori con almeno quattro figli è riconosciutaun'ulteriore per i carichi di famiglia pari a Euro 1.200L’ulteriore detrazione parte dal 2007 ed è ripartita al 50% tra i genitori se non sonoseparati: in caso di separazione, spetta in base all’affidamento deciso dal giudice.Se la detrazione è superiore all’imposta netta, è riconosciuto un credito pari alla quota didetrazione eccedente l’imposta. Ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni,il reddito complessivo è assunto al netto della primacasa

Finanziaria 2008 circ. 4 Redditi fondiari

Esenzione da imposte, già nel 2007, per chi ha reddito complessivoformato solo da redditi fondiari di importo fino a 500 euro

Finanziaria 2008 circ 3 Detrazioni per affittuari

Potranno essere fatti valere nelle dichiarazioni del 2008(relative al 2007) gli scontiIrpef per gliinquilini con contratti di affitto registrati: la detrazione di 300 euro per redditi fino a15.493,71euroo di 150 euro per redditi fino a 30.987,41 euro. Detrazioni più consistenti per i giovani trai 20 e i 30anni che vivono in affitto: 991,60 euro per tre anni per redditi fino a 15.493,71 euro, circa 300 per redditi fino a 30.987,41euro

Finanzaria 2008 circ. 2 Ici

Ici, nuova detrazione. Debutta lo sconto dell’1,33permille delvalore catastaledell’immobile sull’Ici da pagare per la prima casa: si tratta di una detrazioneche si aggiunge a quella, già prevista,di103,29 euro. Il nuovo sconto nonpotrà comunque superare i 200 euro. Restano esclusi dall’ulterioredetrazione ville, castelli e abitazioni di lussoDal 2009, i Comuni potranno decidere un’aliquota Ici sotto il 4 per mille per chi installaimpianti a fonte rinnovabile per produrre energia elettrica o termica.Inoltre, i beneficiIci per la prima casa sono estesi a i coniugi che, dopo la separazione o il divorzio,non risultano assegnatari della casa coniugale

Il regime dei contribuenti minimi: prime osservazioni

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residentinel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, chenell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura nonsuperiore a 30.000 euro.
Per avvalersi del regime in esame è, altresì, necessario rispettare ulteriori condizioni.
In particolare, nell’anno solare precedente il contribuente:
������ non deve aver effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, come saràspecificato nel decreto, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione,servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni conlo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattatied accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del1972);
������ non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori dicui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con lemodalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso,ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 6 276.
������ non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agliassociati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2,lett. c) del TUIR;
������ non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione,nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali divalore complessivo superiore a 15.000 euro.I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare ilregime in esame se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo contoche, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavio compensi deve essere ragguagliato all’anno.Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per isoggetti che possiedono i requisiti sopra illustrati e per coloro che nel 2007 hannoapplicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia previsto dall’art. 32-bisdel DPR n. 633 del 1972 (abrogato dal comma 116 con decorrenza dal 1°gennaio 2008). Ciò significa che entrambi i soggetti richiamati possono dal 1°gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi,applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcunacomunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (con ladichiarazione annuale).Sotto l’aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia dall’annosuccessivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni. Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50 percento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione nell’annostesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre inessere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degliimprenditori e dei professionisti.In particolare, se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazionieffettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’annoantecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo daicorrispettivi, secondo le regole contenute nell’articolo 27, ultimo comma, deld.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazionedell’imposta assolta sugli acquisti.Ai sensi del comma 114, il regime dei contribuenti minimi può cessareanche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Anche in talcaso il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui èaccertato in via definitiva il venir meno di una delle condizioni di cui al comma96, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi elencate nel comma 99.
Ai sensi del comma 109, i soggetti che applicano il regime deicontribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamentodell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, ossia:
������ registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
������ registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
������ registrazione degli acquisti (articolo 25);
������ tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezioneper le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
������ dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del dPR 22 luglio1998, n. 322);
������ compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-biscomma 4-bis del dPR n. 322 del 1998).I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa népossono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulleimportazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recarel’addebito dell’imposta.Peraltro, l'indetraibilità soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugliacquisti fa sì che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazionipassive, assumono la qualità di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (adesempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applicail reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l’indicazionedell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per icontribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettificadell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensidell'art. 19-bis2 del dPR n. 633 del 1972.
La fattispecie è disciplinata al comma101, che regola - appunto - le ipotesi in cui nel corso dell'attività esercitatainterviene una modifica al regime di applicazione dell'imposta. In talecircostanza, l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancorautilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materialeimpiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beniimmateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsiquattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla datadi acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
A tale riguardo, si segnala che il comma 5 dell'art. 19-bis2 stabilisce chela rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitarionon superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamentostabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.Ai fini della rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nellaquale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei benistrumentali utilizzati secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E del 24dicembre 1997.I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione etenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul redditi.I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e aiparametri. Gli stessi sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione delmodello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione deglistudi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertitocon modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui alDPCM del 29 gennaio 1996.I contribuenti minimi restano obbligati, ai sensi del comma 109, aconservare i documenti ricevuti ed emessi come previsto dall’art. 22 del dPR 29settembre 1973, n. 600.I soggetti che esercitano arti o professioni devono, altresì, tenere, ai sensidell’art. 19, comma 3, del dPR n. 600 del 1973, uno o più conti correnti bancari o20 postali nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscossenell’esercizio dall’attività e dai quali devono essere prelevate le sommeoccorrenti per il pagamento delle spese. Come chiarito dalla circolare n. 28/E del2006, non è necessario che detti conti siano dedicati esclusivamente all’attivitàprofessionale, potendo essere utilizzati anche per esigenze personali e familiari.La norma recata dal comma 104 stabilisce che i contribuenti minimi sonoesenti dall’imposta sulle attività produttive. Con tale disposizione il legislatore hainteso prescindere dalle caratteristiche individuali dell’attività svolta ai finidell’assoggettamento all’IRAP del reddito prodotto, riconducendo l’esenzione trale specificità del regime in esame.il reddito di impresa o di lavoro autonomodei soggetti che rientrano nel regime in esame “è costituito dalla differenza tral’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello dellespese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa odell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito leplusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’eserciziodell’arte o professione”.
In particolare, la norma in commento stabilisce che l’imputazione dellespese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sullabase del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento dieffettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento delcosto o della spesa.Sul reddito si applica un'imposta sostitutiva del 20% ai fini Irpef e delle addizionali. Essendo assoggettato a un'imposta sostitutiva, questa quota non concorre alla determinazione del reddito complessivo.
La circolare precisa che il reddito, però, rileva ai fini del riconoscimento della detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 2 del Tuir) ma non per le detrazioni previste dall'articolo 13.