martedì 5 febbraio 2008

80205 Immobili: responsabilità solidale dell'acquirente

L'art. 1, comma 164 della finanziaria 2008 ha integrato l'art. 60-bis inserendo il comma 3-bis secondo il quale quanto si hanno operazioni in cui l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nlela relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario (l'acquirente) anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonchè della relativa sanzione.

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