martedì 25 marzo 2008

80325 detrazione iva per i veicoli a motore

La finanziaria 2008 ha apportato modifiche rilevanti circola le regole di detrazione iva per i veicoli stradali a motore.
LE REGOLE DI CUI SOTTO VALGONO PER TUTTI ESCLUSO GLI AGENTI DI COMMERCIO

ELIMINANDO OGNI RIFERIMENTO AL CODICE DELLA STRADA E QUINDI DALLA LORO CLASSIFICAZIONE IN SEDE DI IMMATRICOLAZIONE, le nuove disposizioni con iva detraibile al 40%, si applicano a tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali che:
a) normalmente siano adibiti al trasporto stradale di persone o beni;
b) la massa massima autorizzata non sia superiore a 3.500 kg;
c) il numero dei posti a sedere non sia superiore a otto.

Rimane ai fini iva la completa indetraibilità per i motocicli di cilisdrata superiore a 350 centimetri cubici.

La misura forfetaria del 40% dell'iva riguarda gli acquesti, le importazioni, il noleggio, gli acquisti di componenti e ricambi, carburanti e lubrificanti e di servizi di manutenzione, riparazione, custodia ed impiego relativo ai medesimi veicoli.
La novità più rilevante è che anche i pedaggi autostradali prevedono un regime di detrazione forfetaria al 40%.

Sono esclusi dal regime di detrazione forfetaria dell'Iva nella misura del 40% i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o professioni per i quali l'iva è integralmente detraibile.
L'amministrazione finanziaria è precisati che si considerano utilizzati esclusivamente nell'esericizio dell'impresa i veicoli stradali a mortori acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo.
In altri termini, il datore di lavoro da un lato mette a disposizione, ai fini dell'attività di impresa, al lavoratore un veicolo a motori e dall'altra fattura, come operazione imponibile iva, al lavoratore un importo pari al 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla bse del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabella nazionale ACI, al netto dell'Iva nello stesso inclusa.

martedì 18 marzo 2008

80317 Detrazioni 19% per il trasporto pubblico

Con la circolare n. 19 dell'8 marzo l'Agenzia delle Entrate spiega le modalità per usufruire della detrazione Irpef per gli abbonamenti a treni, autobus e metropolitane varata con l'ultima Finanziaria.La detrazione è applicabile , pari al 19 per cento dei costi sostenuti per gli abbonamenti ai servizi pubblici per una spesa massima di 250 euro, solo ai titoli di viaggio che implicano un uso non episodico del mezzo pubblico, e che quindi consentono di effettuare un numero illimitato di spostamenti, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Restano dunque esclusi dall'agevolazione i titoli di trasporto che hanno una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera.Il tetto massimo di spesa di 250 euro fissato dalla Finanziaria è riferito alle somme pagate dal contribuente cumulativamente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Il beneficio massimo è pari a 47, 50 euro (il 19% di 250) in meno di Irpef. Per fruire della detrazione il contribuente è tenuto a conservare i titoli di viaggio, che devono obbligatoriamente contenere l'indicazione dell'azienda che li ha emessi, delle caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione. Se il contribuente non dispone della documentazione necessaria per dimostrare che il pagamento è stato effettuato nel 2008, farà fede la data di inizio della validità dell'abbonamento.

martedì 11 marzo 2008

80311 Novità per la telefonia cellulare

Finanziaria 2008: le regole IVA per i cellulari

1. Primo caso:
· un professionista acquista un telefono cellulare che utilizza promiscuamente per la propria attività e per fini privati. Fino al 31/12/2007 poteva detrarre il 50% dell’Iva assolta sull’acquisto del bene e sul traffico telefonico senza dover fornire alcuna prova dell’utilizzo professionale.
· Dal 1/01/2008 per quanto riguarda il traffico telefonico, può detrarre integralmente l’imposta, ma deve assoggettare ad Iva la parte relativa al traffico “privato”. In alternativa può limitare la detrazione in relazione all’utilizzo professionale.
Per quanto riguarda l’acquisto del telefono, invece, dove sia difficile la prova della percentuale d’uso privato o professionale, dovrebbe essere tollerata la detrazione del 50%.

2. Secondo caso:
· una società decide di dare in uso ai propri dipendenti dei cellulari aziendali. I dipendenti possono effettuare anche chiamate personali entro un limite di spesa mensile prefissato. Non esiste una fatturazione differenziata per le chiamate “aziendali” e quelle personali.
· In questo caso la società può detrarre integralmente l’imposta relativa al traffico telefonico, ma deve assoggettare a Iva la parte relativa al traffico “privato”. In alternativa può limitare la detrazione in relazione all’utilizzo aziendale.

3. Terzo caso:
· Una società decide di dare in uso ai propri dipendenti dei cellulari aziendali. Adotta un particolare piano telefonico che gli consente di differenziare la fatturazione delle chiamate. In questo modo il costo del traffico telefonico per le chiamate dirette verso un altro cellulare aziendale o verso alcuni numeri di rete fissa è a carico della società, mentre i dipendenti hanno la possibilità di effettuare del traffico “privato” che viene fatturato direttamente a loro dalla compagnia telefonica.
· La società può detrarre interamente l’Iva assolta sul pagamento delle bollette telefoniche, ma non quella relativa a quella del cellulare. Infatti, poiché il telefonino viene utilizzato anche per effettuare chiamate personali, non è ammissibile la detrazione integrale. Considerata la difficoltà nel determinare l’uso privato del bene dovrebbe essere congruo limitare la detrazione al 50%.

Conclusioni:
per i telefoni cellulari dati in uso ai dipendenti la detrazione integrale dell’Iva assolta per l’acquisto dell’apparecchio e per il traffico telefonico è ammessa solo in caso di esclusivo utilizzo aziendale.
La detrazione al 50% dovrebbe però essere considerata congrua, anche nell’impossibilità di procurarsi una specifica documentazione probatoria, in considerazione del fatto che la Finanziaria 2008 prevede specifici controlli solo per chi effettua la detrazione in misura superiore.