martedì 26 febbraio 2008

80226 A 5.164.000 il limite per gli studi di settore

Anche per l'anno d'imposta 2007 e quindi per le dichiarazioni che i contribuenti presenteranno quest'anno gli studi di settore avranno quale limite € 5.164.000. Per l'anno di imposta 2007 l'amministrazione finanziaria continuerà a raccogliere le informazioni per l'eventuale allargamento del tetto degli studio stessi. I sogetti che dichiarano ricavi o compensi tra i i 5.164.000 e i 7.500.000 dovranno intanto continuare a comunicare dati rilaventi ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

lunedì 18 febbraio 2008

80218 ROL e interessi passivi

Gli interessi passivi compresi nelle rimanenze evitano sempre la stretta introdotta dalla Finanziaria 2008, anche se non si tratta di immobili-merce. Lo chiarisce la risoluzione 3/Dpf diffusa ieri dal Dipartimento politiche fiscali del ministero dell'Economia.Il nuovo articolo 96 del Tuir stabilisce, per i soggetti Ires, un limite alla deduzione degli oneri finanziari pari al 30% del risultato operativo del conto economico, al lordo di ammortamenti e canoni di leasing (Rol). La disposizione si applica dall'esercizio 2008 (Unico 2009) ed esclude dal confronto con la soglia di deducibilità – consentendo la deduzione integrale – gli interessi compresi nel costo dei beni a norma dell'articolo 110, lettera b.Si risponde così ai dubbi sull'esatto contenuto dell'esonero, in particolare sulla possibilità di estenderne la portata ad altre fattispecie di capitalizzazione previste dai principi contabili, non citate dalla norma (sul Sole 24 Ore del 5 gennaio).La nota ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 110 Tuir gli oneri finanziari che vengono imputati, secondo corretti principi contabili, a incremento del valore di acquisizione dei beni strumentali, ovvero nel costo di costruzione o di ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa («immobili-merce»). La ragione dell'esclusione di questi interessi dal test di deducibilità, chiarisce il Dipartimento, è costituita dal fatto che si tratta di elementi che concorrono indistintamente alla formazione del costo contabile e fiscale dei beni. Lo stesso trattamento, aggiunge la risoluzione, riguarda anche gli interessi che vengono capitalizzati, sempre nel rispetto di corretti principi contabili (Oic 13 e Ias 23), sul valore di ogni altra tipologia di rimanenze di beni o servizi, posto che, ai fini fiscali, le rimanenze sono comunque assunte secondo il valore correttamente rappresentato in bilancio.A differenza di quanto avveniva in passato, prosegue ancora il Dipartimento, quando la capitalizzazione, pur rilevando in termini di valutazione delle rimanenze, non permetteva di aggirare eventuali limiti di deducibilità (in tal senso si era espressa Assonime, nella circolare 139/94), gli interessi in esame risultano ora esonerati dal test del Rol al pari di quelli espressamente indicati nell'articolo 110. Ciò in quanto il meccanismo previsto dal nuovo articolo 96 si basa proprio sul rapporto tra risultato operativo e interessi passivi, essendo dunque illogico sottoporre a limite di deducibilità un onere che concorre esso stesso, in positivo, a generare il Rol del periodo.Sfuggiranno pertanto alla stretta sugli interessi gli oneri relativi a finanziamenti assunti a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute, i quali (Oic 13, par. D.III.m) possono essere inclusi nelle rimanenze limitatamente al periodo di produzione, a condizione che il valore complessivo non ecceda quello di realizzo. Gli interessi passivi che vengano capitalizzati nei modi sopra descritti finiscono così per generare un doppio beneficio: oltre all'esclusione dalla soglia di deducibilità, concorrono a incrementare il Rol utilizzabile per dedurre ulteriori oneri finanziari.

martedì 5 febbraio 2008

80205 Immobili: responsabilità solidale dell'acquirente

L'art. 1, comma 164 della finanziaria 2008 ha integrato l'art. 60-bis inserendo il comma 3-bis secondo il quale quanto si hanno operazioni in cui l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nlela relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario (l'acquirente) anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonchè della relativa sanzione.

80205 Immobil: Valore normale a presunzione semplice per atti precedenti 4 luglio 2006

L'art. 35 del DL 4 luglio 2006 n. 223 disponeva che per le cessioni aventi aventi per oggetto beni immobili la prova si dovesse intendere integrata, sia ai fini Iva e IIDD, laddove l'indedeltà dei relativi ricavi venisse desunta sulla base del valore normale. Su tale punto è tornata la legge finanziaria secondo la quale, agli effetti tributari, la prova di cui è presunzione semplice, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006.