Si ricorda ai signori clienti gli obblighi di inventariazione a fine anno sia per coloro che si avvalgono di contabilità
ordinaria sia per coloro adottano regimi di contabilità semplificata.
Al merito si ricorda:
a) occorre una distinta classificazione delle rimanenze a conto economico, in relazione alla loro natura ed al loro valore;
b) massima attenzione nella scelta del criterio valutativo (costo specifico, LIFO, FIFO, cmp);
c) conservazione delle distinte utilizzate per la compilazione dell'inventario;
La distinta deve essere conservata con cura, al fine di fornire a terzi traccia delle modalità di rielvazione dei valori
in magazzino. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23694 dep. 15/11/2007, ha ritenuto legittimo l'effettuazione
di un accertamento induttivo a seguito della mancata esibizione delle distinte inventariali.
Sulle modalità di inventariazione, senza pretesa di esaustività, si ricordano le regole più importanti da seguire:
a) le rimanenze devono essere valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione;
b) qualore il valore di mercato sia inferiore al costo di iscrizione in bilancio delle rimanenze, queste devono essere svalutate;
c)gli interessi passivi non possono mai essere computati in aumento del valore delle rimanenze per le imprese mercantili;
d) il dettaglio delle rimanenze delle rimanenze deve essere riportato nel libro inventari o in alternativa (art. 15 dpr 600/1973) la suddivisione
può essere fornita anche in dettaglio a parte limitandosi ad evidenziare in inventario l'importo delle rimanenze risultanti a bilancio
In ultimo, si segnala che l'art. 92, co. 5 TUIR prevede la possibilità di una svalutazione delle rimanenze quando il valore di iscrizione delle stesse
risulti superiore al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio.
mercoledì 2 gennaio 2008
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