martedì 25 marzo 2008

80325 detrazione iva per i veicoli a motore

La finanziaria 2008 ha apportato modifiche rilevanti circola le regole di detrazione iva per i veicoli stradali a motore.
LE REGOLE DI CUI SOTTO VALGONO PER TUTTI ESCLUSO GLI AGENTI DI COMMERCIO

ELIMINANDO OGNI RIFERIMENTO AL CODICE DELLA STRADA E QUINDI DALLA LORO CLASSIFICAZIONE IN SEDE DI IMMATRICOLAZIONE, le nuove disposizioni con iva detraibile al 40%, si applicano a tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali che:
a) normalmente siano adibiti al trasporto stradale di persone o beni;
b) la massa massima autorizzata non sia superiore a 3.500 kg;
c) il numero dei posti a sedere non sia superiore a otto.

Rimane ai fini iva la completa indetraibilità per i motocicli di cilisdrata superiore a 350 centimetri cubici.

La misura forfetaria del 40% dell'iva riguarda gli acquesti, le importazioni, il noleggio, gli acquisti di componenti e ricambi, carburanti e lubrificanti e di servizi di manutenzione, riparazione, custodia ed impiego relativo ai medesimi veicoli.
La novità più rilevante è che anche i pedaggi autostradali prevedono un regime di detrazione forfetaria al 40%.

Sono esclusi dal regime di detrazione forfetaria dell'Iva nella misura del 40% i veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o professioni per i quali l'iva è integralmente detraibile.
L'amministrazione finanziaria è precisati che si considerano utilizzati esclusivamente nell'esericizio dell'impresa i veicoli stradali a mortori acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo.
In altri termini, il datore di lavoro da un lato mette a disposizione, ai fini dell'attività di impresa, al lavoratore un veicolo a motori e dall'altra fattura, come operazione imponibile iva, al lavoratore un importo pari al 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla bse del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabella nazionale ACI, al netto dell'Iva nello stesso inclusa.

martedì 18 marzo 2008

80317 Detrazioni 19% per il trasporto pubblico

Con la circolare n. 19 dell'8 marzo l'Agenzia delle Entrate spiega le modalità per usufruire della detrazione Irpef per gli abbonamenti a treni, autobus e metropolitane varata con l'ultima Finanziaria.La detrazione è applicabile , pari al 19 per cento dei costi sostenuti per gli abbonamenti ai servizi pubblici per una spesa massima di 250 euro, solo ai titoli di viaggio che implicano un uso non episodico del mezzo pubblico, e che quindi consentono di effettuare un numero illimitato di spostamenti, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Restano dunque esclusi dall'agevolazione i titoli di trasporto che hanno una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera.Il tetto massimo di spesa di 250 euro fissato dalla Finanziaria è riferito alle somme pagate dal contribuente cumulativamente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Il beneficio massimo è pari a 47, 50 euro (il 19% di 250) in meno di Irpef. Per fruire della detrazione il contribuente è tenuto a conservare i titoli di viaggio, che devono obbligatoriamente contenere l'indicazione dell'azienda che li ha emessi, delle caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione. Se il contribuente non dispone della documentazione necessaria per dimostrare che il pagamento è stato effettuato nel 2008, farà fede la data di inizio della validità dell'abbonamento.

martedì 11 marzo 2008

80311 Novità per la telefonia cellulare

Finanziaria 2008: le regole IVA per i cellulari

1. Primo caso:
· un professionista acquista un telefono cellulare che utilizza promiscuamente per la propria attività e per fini privati. Fino al 31/12/2007 poteva detrarre il 50% dell’Iva assolta sull’acquisto del bene e sul traffico telefonico senza dover fornire alcuna prova dell’utilizzo professionale.
· Dal 1/01/2008 per quanto riguarda il traffico telefonico, può detrarre integralmente l’imposta, ma deve assoggettare ad Iva la parte relativa al traffico “privato”. In alternativa può limitare la detrazione in relazione all’utilizzo professionale.
Per quanto riguarda l’acquisto del telefono, invece, dove sia difficile la prova della percentuale d’uso privato o professionale, dovrebbe essere tollerata la detrazione del 50%.

2. Secondo caso:
· una società decide di dare in uso ai propri dipendenti dei cellulari aziendali. I dipendenti possono effettuare anche chiamate personali entro un limite di spesa mensile prefissato. Non esiste una fatturazione differenziata per le chiamate “aziendali” e quelle personali.
· In questo caso la società può detrarre integralmente l’imposta relativa al traffico telefonico, ma deve assoggettare a Iva la parte relativa al traffico “privato”. In alternativa può limitare la detrazione in relazione all’utilizzo aziendale.

3. Terzo caso:
· Una società decide di dare in uso ai propri dipendenti dei cellulari aziendali. Adotta un particolare piano telefonico che gli consente di differenziare la fatturazione delle chiamate. In questo modo il costo del traffico telefonico per le chiamate dirette verso un altro cellulare aziendale o verso alcuni numeri di rete fissa è a carico della società, mentre i dipendenti hanno la possibilità di effettuare del traffico “privato” che viene fatturato direttamente a loro dalla compagnia telefonica.
· La società può detrarre interamente l’Iva assolta sul pagamento delle bollette telefoniche, ma non quella relativa a quella del cellulare. Infatti, poiché il telefonino viene utilizzato anche per effettuare chiamate personali, non è ammissibile la detrazione integrale. Considerata la difficoltà nel determinare l’uso privato del bene dovrebbe essere congruo limitare la detrazione al 50%.

Conclusioni:
per i telefoni cellulari dati in uso ai dipendenti la detrazione integrale dell’Iva assolta per l’acquisto dell’apparecchio e per il traffico telefonico è ammessa solo in caso di esclusivo utilizzo aziendale.
La detrazione al 50% dovrebbe però essere considerata congrua, anche nell’impossibilità di procurarsi una specifica documentazione probatoria, in considerazione del fatto che la Finanziaria 2008 prevede specifici controlli solo per chi effettua la detrazione in misura superiore.

martedì 26 febbraio 2008

80226 A 5.164.000 il limite per gli studi di settore

Anche per l'anno d'imposta 2007 e quindi per le dichiarazioni che i contribuenti presenteranno quest'anno gli studi di settore avranno quale limite € 5.164.000. Per l'anno di imposta 2007 l'amministrazione finanziaria continuerà a raccogliere le informazioni per l'eventuale allargamento del tetto degli studio stessi. I sogetti che dichiarano ricavi o compensi tra i i 5.164.000 e i 7.500.000 dovranno intanto continuare a comunicare dati rilaventi ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

lunedì 18 febbraio 2008

80218 ROL e interessi passivi

Gli interessi passivi compresi nelle rimanenze evitano sempre la stretta introdotta dalla Finanziaria 2008, anche se non si tratta di immobili-merce. Lo chiarisce la risoluzione 3/Dpf diffusa ieri dal Dipartimento politiche fiscali del ministero dell'Economia.Il nuovo articolo 96 del Tuir stabilisce, per i soggetti Ires, un limite alla deduzione degli oneri finanziari pari al 30% del risultato operativo del conto economico, al lordo di ammortamenti e canoni di leasing (Rol). La disposizione si applica dall'esercizio 2008 (Unico 2009) ed esclude dal confronto con la soglia di deducibilità – consentendo la deduzione integrale – gli interessi compresi nel costo dei beni a norma dell'articolo 110, lettera b.Si risponde così ai dubbi sull'esatto contenuto dell'esonero, in particolare sulla possibilità di estenderne la portata ad altre fattispecie di capitalizzazione previste dai principi contabili, non citate dalla norma (sul Sole 24 Ore del 5 gennaio).La nota ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 110 Tuir gli oneri finanziari che vengono imputati, secondo corretti principi contabili, a incremento del valore di acquisizione dei beni strumentali, ovvero nel costo di costruzione o di ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa («immobili-merce»). La ragione dell'esclusione di questi interessi dal test di deducibilità, chiarisce il Dipartimento, è costituita dal fatto che si tratta di elementi che concorrono indistintamente alla formazione del costo contabile e fiscale dei beni. Lo stesso trattamento, aggiunge la risoluzione, riguarda anche gli interessi che vengono capitalizzati, sempre nel rispetto di corretti principi contabili (Oic 13 e Ias 23), sul valore di ogni altra tipologia di rimanenze di beni o servizi, posto che, ai fini fiscali, le rimanenze sono comunque assunte secondo il valore correttamente rappresentato in bilancio.A differenza di quanto avveniva in passato, prosegue ancora il Dipartimento, quando la capitalizzazione, pur rilevando in termini di valutazione delle rimanenze, non permetteva di aggirare eventuali limiti di deducibilità (in tal senso si era espressa Assonime, nella circolare 139/94), gli interessi in esame risultano ora esonerati dal test del Rol al pari di quelli espressamente indicati nell'articolo 110. Ciò in quanto il meccanismo previsto dal nuovo articolo 96 si basa proprio sul rapporto tra risultato operativo e interessi passivi, essendo dunque illogico sottoporre a limite di deducibilità un onere che concorre esso stesso, in positivo, a generare il Rol del periodo.Sfuggiranno pertanto alla stretta sugli interessi gli oneri relativi a finanziamenti assunti a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute, i quali (Oic 13, par. D.III.m) possono essere inclusi nelle rimanenze limitatamente al periodo di produzione, a condizione che il valore complessivo non ecceda quello di realizzo. Gli interessi passivi che vengano capitalizzati nei modi sopra descritti finiscono così per generare un doppio beneficio: oltre all'esclusione dalla soglia di deducibilità, concorrono a incrementare il Rol utilizzabile per dedurre ulteriori oneri finanziari.

martedì 5 febbraio 2008

80205 Immobili: responsabilità solidale dell'acquirente

L'art. 1, comma 164 della finanziaria 2008 ha integrato l'art. 60-bis inserendo il comma 3-bis secondo il quale quanto si hanno operazioni in cui l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nlela relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario (l'acquirente) anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonchè della relativa sanzione.

80205 Immobil: Valore normale a presunzione semplice per atti precedenti 4 luglio 2006

L'art. 35 del DL 4 luglio 2006 n. 223 disponeva che per le cessioni aventi aventi per oggetto beni immobili la prova si dovesse intendere integrata, sia ai fini Iva e IIDD, laddove l'indedeltà dei relativi ricavi venisse desunta sulla base del valore normale. Su tale punto è tornata la legge finanziaria secondo la quale, agli effetti tributari, la prova di cui è presunzione semplice, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006.