lunedì 31 dicembre 2007

Finanziaria 2008 circ. 24 Dalla black list alla white list

La Finanziaria si propone di ridisegnare la geografiadei paradisi fiscali attraverso l’abolizione delle cosiddette «blacklist» e il varo di nuove disposizioni al passo con gli orientamentiinternazionali sulla fiscalità privilegiata.La lettera a) cambia i criteri di residenza fiscale previsti nel Testo unicodelle imposte sui redditi.La residenza resta italiana, salvo prova contraria, se iltrasferimento è in Paesi diversi da quelli inseritinella«whitelist» degli Stati individuati dal ministero dell’Economia diconcerto con il ministero degli Esteri.La lettera c) prevede che gli utili di società residentiall’estero concorrono in misura integraleall’imponibile, se maturati in Stati non ricompresinella lista ministeriale da adottare in base al nuovoarticolo168-bis del Tuir, verificato un adeguatoscambio di informazioni e un livello di tassazione nonsensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.Alla lettera d) si precisa che la medesima regola siapplica anche in materia di plusvalenzeAnche per le controllate estere (lettera l),cambia la definizione di«paradisifiscali», sostituita dall’elenco di Stati individuati sullabase dello scambio di informazioni e del livello di tassazione.Anche per le collegate estere(lettera m), le disposizioni sonorimodulate sulla base dell’introduzione di una «whitelist»in luogo della«blacklist». La lettera n) tiene a battesimo il nuovoarticolo 168-bis del Tuir, che introduce i criteri perindividuare i Paesi della «whitelist»che, a seguitodelle modifiche introdotte dalla Camera, sisdoppiano: da un lato, il solo criterio dell’adeguatoscambio di informazioni, per quanto attiene allapresunzione di residenza dei trust, alla deducibilitàdei costi e all’applicazione di ritenute in uscita;dall’altro lato, l’ulteriore criterio del livello ditassazione per la disciplina dei dividendi,delle plusvalenze e delle società controllate ecollegate estereTra l’altro, il prelievo sui titoli emessi dalle società il cuicapitale è rappresentato da azioni non negoziate inmercati regolamentati dei Paesi inclusi nella «whitelist» è operato con l’aliquota del 12,5% solose, al momento dell’emissione, il tasso direndimento effettivo non è superiore al doppio deltasso ufficiale di riferimento, per i titoli negoziati nei mercati deiPaesi«whitelist»,o al tasso ufficiale di riferimento aumentato didue terzi, negli altri casi.L’aliquota della ritenuta è fissata al 27% se i percipienti risiedono inPaesi non «whitelist»

Nessun commento: