lunedì 31 dicembre 2007

Il regime dei contribuenti minimi: prime osservazioni

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residentinel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, chenell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura nonsuperiore a 30.000 euro.
Per avvalersi del regime in esame è, altresì, necessario rispettare ulteriori condizioni.
In particolare, nell’anno solare precedente il contribuente:
������ non deve aver effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, come saràspecificato nel decreto, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione,servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni conlo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattatied accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del1972);
������ non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori dicui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con lemodalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso,ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 6 276.
������ non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agliassociati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2,lett. c) del TUIR;
������ non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione,nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali divalore complessivo superiore a 15.000 euro.I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare ilregime in esame se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo contoche, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavio compensi deve essere ragguagliato all’anno.Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per isoggetti che possiedono i requisiti sopra illustrati e per coloro che nel 2007 hannoapplicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia previsto dall’art. 32-bisdel DPR n. 633 del 1972 (abrogato dal comma 116 con decorrenza dal 1°gennaio 2008). Ciò significa che entrambi i soggetti richiamati possono dal 1°gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi,applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcunacomunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (con ladichiarazione annuale).Sotto l’aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia dall’annosuccessivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni. Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50 percento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione nell’annostesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre inessere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degliimprenditori e dei professionisti.In particolare, se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazionieffettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’annoantecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo daicorrispettivi, secondo le regole contenute nell’articolo 27, ultimo comma, deld.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazionedell’imposta assolta sugli acquisti.Ai sensi del comma 114, il regime dei contribuenti minimi può cessareanche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Anche in talcaso il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui èaccertato in via definitiva il venir meno di una delle condizioni di cui al comma96, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi elencate nel comma 99.
Ai sensi del comma 109, i soggetti che applicano il regime deicontribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamentodell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, ossia:
������ registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
������ registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
������ registrazione degli acquisti (articolo 25);
������ tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezioneper le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
������ dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del dPR 22 luglio1998, n. 322);
������ compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-biscomma 4-bis del dPR n. 322 del 1998).I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa népossono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulleimportazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recarel’addebito dell’imposta.Peraltro, l'indetraibilità soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugliacquisti fa sì che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazionipassive, assumono la qualità di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (adesempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applicail reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l’indicazionedell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per icontribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettificadell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensidell'art. 19-bis2 del dPR n. 633 del 1972.
La fattispecie è disciplinata al comma101, che regola - appunto - le ipotesi in cui nel corso dell'attività esercitatainterviene una modifica al regime di applicazione dell'imposta. In talecircostanza, l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancorautilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materialeimpiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beniimmateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsiquattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla datadi acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
A tale riguardo, si segnala che il comma 5 dell'art. 19-bis2 stabilisce chela rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitarionon superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamentostabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.Ai fini della rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nellaquale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei benistrumentali utilizzati secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E del 24dicembre 1997.I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione etenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul redditi.I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e aiparametri. Gli stessi sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione delmodello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione deglistudi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertitocon modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui alDPCM del 29 gennaio 1996.I contribuenti minimi restano obbligati, ai sensi del comma 109, aconservare i documenti ricevuti ed emessi come previsto dall’art. 22 del dPR 29settembre 1973, n. 600.I soggetti che esercitano arti o professioni devono, altresì, tenere, ai sensidell’art. 19, comma 3, del dPR n. 600 del 1973, uno o più conti correnti bancari o20 postali nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscossenell’esercizio dall’attività e dai quali devono essere prelevate le sommeoccorrenti per il pagamento delle spese. Come chiarito dalla circolare n. 28/E del2006, non è necessario che detti conti siano dedicati esclusivamente all’attivitàprofessionale, potendo essere utilizzati anche per esigenze personali e familiari.La norma recata dal comma 104 stabilisce che i contribuenti minimi sonoesenti dall’imposta sulle attività produttive. Con tale disposizione il legislatore hainteso prescindere dalle caratteristiche individuali dell’attività svolta ai finidell’assoggettamento all’IRAP del reddito prodotto, riconducendo l’esenzione trale specificità del regime in esame.il reddito di impresa o di lavoro autonomodei soggetti che rientrano nel regime in esame “è costituito dalla differenza tral’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello dellespese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa odell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito leplusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’eserciziodell’arte o professione”.
In particolare, la norma in commento stabilisce che l’imputazione dellespese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sullabase del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento dieffettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento delcosto o della spesa.Sul reddito si applica un'imposta sostitutiva del 20% ai fini Irpef e delle addizionali. Essendo assoggettato a un'imposta sostitutiva, questa quota non concorre alla determinazione del reddito complessivo.
La circolare precisa che il reddito, però, rileva ai fini del riconoscimento della detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 2 del Tuir) ma non per le detrazioni previste dall'articolo 13.

Nessun commento: