giovedì 24 gennaio 2008

80124 Provvedimenti per distributori automatici

I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto
del presidente della Repubblica26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
in relazione alle cessioni di beni
ealleprestazionidiservizieffettuate tramitedistributoriautomatici,
sonotenuti
a memorizzare su supporto elettronico,
distintamente per ciascun apparecchio,
le singole operazioni.
364. Con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti
lemodalitàdimemorizzazionedellesingole
operazioni nonché i criteri, i tempi
e le modalità per la trasmissione in via
telematica, distintamente per ciascun
apparecchio,delleinformazionirelative
alle medesime operazioni di cui al comma363.
Atal fine, anche avvalendosi del
concessionario di cui all’articolo 17 del
decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
con il medesimo provvedimento
sono stabilite le opportune credenziali,
le modalità di memorizzazione
delle singole operazioni, le specifiche
tecniche necessarie per la trasmissione
telematicadeidatinonchélemodalitàdi
effettuazione dei controlli.
365. Le disposizioni di cui ai commi 363
e 364 si applicano a decorrere dal 1°gennaio
2009 e, limitatamente agli apparecchi
già immessi nel mercato alla predetta
data, dal 30 luglio 2009.
366. Inattesadellapienaoperativitàdelle
disposizioni di cui ai commi da 363 a
365, a decorrere dal 1° gennaio 2008
l’agenzia delle Entrate e il Corpo della
guardia di finanza destinano una quota
dellapropriacapacitàoperativaall’effettuazione
di accertamenti mirati nei confronti
deisoggetti indicati alcomma363

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